La disciplina di riferimento è contenuta nel Decreto interministeriale 30 agosto 2023, n. 134 "Ferrobonus 2023-2026" – il quale entra in vigore il giorno 21 ottobre 2023.
I annualità
La prima annualità della misura è disciplinata dal Decreto Direttoriale n. 33 del 21 ottobre 2023
Erogazione del contributo Ferrobonus – annualità 2023-2024, in modalità acconto
I beneficiari della misura Ferrobonus anno 2023-2024, indicati nell'elenco in Allegato 2 della Circolare prot. n. 1449 del 26 giugno 2024, potranno richiedere il contributo, in modalità acconto, presentando apposita istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità, utilizzando il modello di cui all' Allegato 1 della predetta circolare, da inviare entro e non oltre le ore 24.00 dell'8 luglio 2024.
Fase di rendicontazione
Ai fini della rendicontazione, l'impresa dovrà trasmettere al Ministero la documentazione necessaria per la fase di rendicontazione, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun periodo di riferimento.
Il diritto al contributo, infatti, va comprovato a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento (21 ottobre 2023 - 20 ottobre 2024), in ragione dei treni*km effettuati – così come previsto dagli articoli 5 e 12 del Regolamento n. 134/2023 – attraverso la presentazione del modello di cui all’allegato 4 (modello di rendicontazione) e con l’acquisizione di contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi, nei termini di cui all’ articolo 12, comma 1 del Regolamento n. 134/2023.
II annualità
Il termine di 20 giorni per la presentazione delle istanze di ammissione ai benefici decorre dalla data di pubblicazione del Decreto 10 ottobre 2024, n. 103
Quest’ultimo contiene altresì le istruzioni essenziali per consentire agli interessati di usufruire dei benefici finanziari con la pubblicazione dei modelli per l’accesso alla misura.
Le imprese che debbano trasmettere istanza di accesso all’incentivo sono tenute alla compilazione dell'Allegato 1, i nuovi beneficiari anche dell’Allegato 2 e, solo in caso di imprese configuratesi come MTO, anche dell’Allegato 3, ovvero:
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