La Misura Di Supporto Al Trasporto Ferroviario Delle Merci (di seguito Norma Merci) è stata introdotta per il triennio 2015-2017 dall'art. 1, comma 294, della legge 190/2014 e s.m.i.

Tale misura è stata poi confermata ed ampliata dall' art. 11, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, del decreto-legge 185/2015, così come convertito con modificazioni dalla legge n. 9/2016, che ha modificato la disciplina applicabile al biennio 2016 - 2017 introducendo il contributo ambientale.

L'articolo 47, comma 11-ter, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha prorogato la misura per il biennio 2018 - 2019 alle stesse condizioni e modalità.

L'articolo 1, comma 297 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha prorogato la misura per il triennio 2020 – 2022 alle stesse condizioni e alle modalità definite dal Decreto Interministeriale 566/2020.

Attualmente la misura è disciplinata dal Decreto Interministeriale 64/2023 per le annualità 2023-2027, così come previsto dall’art. 25, comma 2 bis del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Sulla base di tale quadro normativo:

  • con riferimento all'anno 2015 è stato riconosciuto a ciascuna impresa ferroviaria richiedente un contributo proporzionale ai treni km effettuati per un importo complessivo pari a 51 milioni, a compensazione del costo del pedaggio per l'utilizzo dell'infrastruttura nelle relazioni da e per il sud e dei costi di traghettamento sostenuti dalle imprese ferroviarie;
  • a partire dall'anno 2016 sono stati riconosciuti, a ciascuna impresa ferroviaria richiedente, proporzionalmente ai treni km effettuati sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN) e nel limite delle risorse disponibili, non superiori a euro 100 milioni annui, due distinti contributi finalizzati rispettivamente alla compensazione (i) dei costi supplementari che le imprese ferroviarie sostengono per l'utilizzo dell' infrastruttura nelle relazioni da e per il sud e per il traghettamento dei treni merci e (ii) di parte dei costi esterni che la modalità ferroviaria consente di risparmiare, sull'intero territorio nazionale, rispetto alle modalità concorrenti e più inquinanti.

Nella fattispecie la misura prevede venga riconosciuto a ciascuna impresa ferroviaria richiedente un contributo pari ad 1,30 euro/treno*km per i servizi, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, elevato ad 1,83 euro/treno*km per i servizi che abbiano comportato il traghettamento dei treni.

Nei limiti delle risorse disponibili, a ciascuna impresa ferroviaria è altresì riconosciuto, proporzionalmente ai treni*km effettuati sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, con esclusione di quelli effettuati nell’ambito del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina, un ulteriore contributo in misura non superiore al valore di euro 2,50 a treno*km, provvedendo alla ripartizione delle risorse che residuano dopo il riconoscimento dei contributi di cui al precedente punto.

La misura prevede che la contribuzione riconosciuta a ciascun beneficiario, non ecceda, tenuto conto anche degli eventuali ulteriori contributi europei, statali e regionali aventi le stesse finalità di quelli disciplinati dai decreti in oggetto:

  • il limite del 30 per cento del costo totale relativo al trasporto ferroviario, comprensivo di tutti gli oneri accessori inclusi: verifica, formazione treno e manovra.
  • il limite del 50 per cento dei costi esterni evitati dalla modalità ferroviaria rispetto ad altra modalità più inquinante fissato in 7,52 euro/treno*km sulla base dei dati contenuti nello studio inviato alla Commissione Europea in relazione alla Decisione della Commissione europea C (2016)8480 final del 19 dicembre 2016.

Per maggiori informazioni contattaci all'indirizzo: ram.normamerci@pec.it

L'art. 11 del decreto-legge 185/2015 prevede che le modalità di calcolo e di attuazione della misura siano disciplinate da decreti adottati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che di seguito si richiamano:

  • Decreto Direttoriale 4/2016, adottato in data 5 febbraio 2016, recante la disciplina applicabile al 2015;
  • Decreto Direttoriale 61/2016, adottato in data 29 dicembre 2016, recante la disciplina applicabile al biennio 2016-2017;
  • Decreto Direttoriale 16/2017, adottato in data 7 aprile 2017, c.d. ricognitivo in quanto apporta modifiche ai due Decreti sopra richiamati e riepiloga all'allegato 1 le "disposizioni consolidate" per l'anno 2015 e all'allegato 2 le "disposizioni applicabili" per gli anni 2016 e 2017;
  • Decreto Direttoriale 62/2017, adottato in data 29 novembre 2017, che - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 47, comma 11-ter, del decreto-legge 50/2017 proroga la disciplina prevista dal Decreto Direttoriale 61/2016, così come modificato dal Decreto Direttoriale n. 16/2017, per le annualità 2018-2019;
  • Decreto Interministeriale 566/2020, adottato in data 9 dicembre 2020, recante la disciplina applicabile al triennio 2020-2022;
  • Decreto Interministeriale 64/2023, adottato in data 20 marzo 2023, recante la disciplina applicabile al periodo 2023-2027.

La misura, introdotta dalla legge 23 dicembre 2014, n.190, è stata autorizzata dalla Commissione Europea con la Decisione C(2016)8480 final del 19 dicembre 2016 per gli anni 2015, 2016, 2017, autorizzazione poi prorogata agli anni 2018 e 2019 con la Decisione C(2017) 7279 final del 25 ottobre 2017, e agli anni 2020, 2021 e 2022 con la Decisione  C(2019) 8217 final del 15 novembre 2019.

Da ultimo, con la Decisione C(2022)7995 final del 31 ottobre 2022 la Commissione Europea ha dichiarato compatibile con il mercato interno la terza proroga del regime a sostegno del trasporto ferroviario delle merci 2023-2027 (c.d. misura Norma Merci).

Il Regolamento attualmente in vigore - Decreto MIT-MEF n 64 del 20 marzo 2023 - rispetto alla disciplina precedente, prevede nuove tempistiche e nuovi adempimenti per l’invio delle istanze da parte delle Imprese Ferroviarie.

In ottica di miglioramento e collaborazione nell’implementazione della misura, si invitano pertanto le Imprese Ferroviarie ad inviare le istanze utilizzando i format predisposti con lo scopo di facilitare la compilazione delle istanze in maniera completa ed esaustiva.

Format e Scadenze:

1° marzo: invio rendicontazioni da parte del Gestore dell’infrastruttura (art. 2, c. 5 DI n 64/2023);

30 aprile: invio istanza di accesso e rendicontazione da parte dell’IF richiedente il contributo (art. 2, c. 2 DI n 64/2023);

31 maggio: invio istanza integrativa da parte dell’IF richiedente il contributo (art. 2, c. 3 DI n 64/2023);

30 settembre: invio istanza di monitoraggio da parte dell’IF richiedente il contributo (art. 2, c. 3, l. c) e art. 2, c. 4 DI n 64/2023);


Ultimo aggiornamento al 06/09/2024