Il Marebonus è l’incentivo previsto dall’articolo 1, comma 647 della Legge di Stabilità per il triennio 2016-2018 allo scopo di sviluppare la modalità combinata strada-mare attraverso la creazione di nuovi servizi marittimi e il miglioramento di quelli già esistenti.

Il Marebonus è rivolto alle imprese armatrici che presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e ro-Pax a mezzo di navi iscritte nei registri e battenti bandiera di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, per il trasporto multimodale delle merci o il miglioramento dei medesimi servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell’unione europea o dello Spazio economico europeo, al fine di sostenere il miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria.

L’incentivo è calcolato sulle unità di trasporto moltiplicate per le tratte chilometriche sottratte alla percorrenza stradale sulla rete viaria italiana.

Lo strumento si completa infine con il ribaltamento di una quota del contributo ricevuto in favore delle imprese di autotrasporto cha abbiano usufruito dei servizi marittimi.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2017 del decreto dirigenziale di attuazione “Marebonus” sono stati aperti i termini per la presentazione delle istanze (scadenza 30 gennaio 2018).

Di seguito l'elenco dei progetti presentati.

 

Circolare esplicativa della DG per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità del MIMS - già MIT - contenente istruzioni operative per la rendicontazione dei progetti.

 

Con la pubblicazione sul sito del MIMS - già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - il decreto n. 181 del 14 ottobre 2020 recante “risorse aggiuntive Marebonus”, è stato disposto l'utilizzo delle risorse messe a disposizione per far fronte alle esigenze immediate di rilancio e di ripresa economica connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ex articolo 197, comma 1, del decreto legge 34/2020 convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché al fine di consentire il completamento dei progetti riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti ex articolo 1, comma 110 ​della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Decreto 181 del 14 ottobre 2020

Per maggiori informazioni contattaci all'indirizzo marebonus@ramspa.it.

 

Allegato 1 Word editabile - Domanda di ammissione ai contributi

Allegato 2 Word editabile - Progetto per la realizzazione di nuovi servizi marittimi o di miglioramento di servizi esistenti

Allegato 3 Word editabile - Impegno al ribaltamento del contributo in favore delle aziende di autotrasporto

- Format rendicontazione fase di monitoraggio

1) Qual è la data la data ultima per la presentazione delle domande ai sensi del Regolamento Marebonus?

Ai sensi dell’articolo 11, comma 4 del Regolamento nonché dell’art. 1, comma 1 del DD 13 dicembre 2017, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale di attuazione avvenuta in data 16 dicembre 2017 u.s.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso ai contributi è da considerarsi fissato al 30 gennaio 2018 suggerendo tuttavia di non attendere l’ultimo giorno di scadenza per la trasmissione delle stesse.

Le istanze devono pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano presso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per il trasporto stradale e l’intermodalità, Via Caraci, 36 00157 Roma, specificando con apposita dicitura nell’oggetto “contributo decreto marebonus”. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine fanno fede, nel primo caso il timbro dell’ufficio postale di spedizione mentre nel secondo caso la ricevuta rilasciata dalla segreteria della suddetta Direzione generale. In alternativa le domande possono essere trasmesse via PEC entro il medesimo termine al seguente indirizzo di posta elettronica:  

incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it .

In tale ultimo caso farà fede la data del rapporto di consegna rilasciato dal sistema di posta elettronica certificata.

 

2) Da che momento decorrono i periodi di incentivazione?

Con riferimento al disposto dell’art. 6, comma 1 del Regolamento Marebonus, ai fini della decorrenza del triennio di validità dei progetti, il periodo di incentivazione sarà da ricondursi al primo giorno successivo alla data di pubblicazione del Regolamento ovvero a decorrere dal 13 dicembre 2017.

Di conseguenza il primo periodo di incentivazione sarà compreso tra il 13 dicembre 2017 ed il 12 dicembre 2018.

 

3) E’ possibile presentare più progetti di miglioramento dei servizi marittimi in un’unica domanda?

Ai sensi dell’art.6, comma 4 del Regolamento Marebonus: “è ammissibile a contributo (. . .) un solo progetto di durata triennale per ciascuna rotta (. . .)” .

Ne deriva che ciascuna domanda (Allegato 1) dovrà contenere un solo progetto (Allegato 2), dovrà riferirsi ad un solo servizio marittimo e dovrà essere accompagnato da tutta la documentazione prevista dal Regolamento, compreso l’impregno al ribaltamento del contributo (Allegato 3).

 

4) Come va calcolata la quota del ribaltamento per gli utenti dei servizi marittimi ammessi al beneficio?

Preliminarmente occorre precisare che saranno oggetto di rendicontazione tutti gli imbarchi corrispondenti a tutti gli utenti dei servizi compresi quelli i quali non abbiano effettuato almeno 150 imbarchi. Pertanto solo dopo aver compreso l’esatto numero complessivo degli imbarchi effettuati ed ammessi ed il numero complessivo dei chilometri stradali sottratti in corrispondenza dei servizi marittimi rendicontati, sarà possibile stabilire l’esatto valore unitario del contributo per imbarco.

Ciò premesso il singolo armatore, in base all’ammontare dei contributi percepiti, dovrà calcolare pro-quota, in funzione del numero di imbarchi validi effettuati da ciascun utente del servizio marittimo, il valore del ribaltamento il quale sarà in misura pari al 70% del contributo ricevuto, in caso di un numero di imbarchi compreso tra 150 a 3.999 unità, ed all’80% del contributo ricevuto in caso di un numero di imbarchi pari o superiore a 4.000 unità.

 

5) Se un’azienda dà luogo ad una società in altro paese comunitario ed è registrata in quel paese all’Albo degli Autotrasportatori (quindi non in Italia) ma nell’ambito del Marebonus imbarca su una tratta meritevole di ricevere un contributo del Marebonus questo cliente ha diritto al contributo?

Si solo nel caso in cui abbia imbarcato almeno 150 unità su una rotta ammessa al finanziamento ai sensi del Regolamento Marebonus ed abbia pertanto diritto a ricevere il ribaltamento dei contributi da parte dell'armatore.

 

6) Come vanno conteggiate le auto sfuse e le bisarche ai fini del Marebonus?

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3 e dell’articolo 7, comma 3 del Regolamento Marebonus, costituiscono unità d’imbarco utili ai fini dell’ottenimento dei contributi tanto le bisarche quanto i veicoli, anche di massa inferiore alle 3,5 tonnellate purché costituenti merce, espressi in equivalente bisarca. Ai fini dell’equivalenza ogni 7 veicoli nuovi sfusi corrisponderanno ad una unità d’imbarco (es.: 7 veicoli = 1 bisarca; 1 bisarca = 1 unità d’imbarco).

 

7) E’ possibile presentare un progetto in slot agreement?

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del Decreto Marebonus la partecipazione in slot agreement, è consentita ad entrambi gli armatori i quali, fermi restando tutti i requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2 e segg., in funzione di uno specifico slot agreement (da allegare in copia al momento della presentazione della domanda di contributo), hanno la possibilità di presentare autonomi progetti in funzione della ripartizione della stiva di cui al detto negozio giuridico aventi tutte le caratteristiche previste dal decreto.

 

8) Può una società di diritto estero presentare domanda di contributo ai sensi del Decreto Marebonus?

Si. Ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del Decreto Marebonus possono partecipare le imprese di cui operanti in Italia, aventi sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Con riferimento ai dati anagrafici richiesti (Registro imprese, codice ATECO, dichiarazioni per la normativa antiriciclaggio etc...) gli aspiranti al beneficio devono fornire analoga documentazione prevista dall’ordinamento giuridico di appartenenza. L’impresa estera istante, ai fini della trasmissione via PEC della domanda, può utilizzare un indirizzo PEC di domiciliazione fornendo idonea delega al possessore della PEC.

 

9) In caso un investimento effettuato per il miglioramento di servizi marittimi esistenti abbia ricadute su più progetti è possibile considerare lo stesso investimento valido per i progetti interessati?

Qualora gli investimenti previsti ai sensi del Decreto Marebonus ricadano su più progetti (ad esempio in quanto interessano navi che effettuano servizio su più di una rotta), è possibile considerare un investimento unico sulle navi per supportare più richieste di contributo purché l’investimento medesimo venga ripartito pro-quota su tutti i progetti nei quali l’investimento viene a ricadere. Nella domanda di accesso ai contributi il criterio per la ripartizione pro-quota dovrà essere esplicitato ed essere coerente rispetto alla rotta oggetto di miglioramento.

 

10) Il contributo massimo ricevibile è pari al 30% dei costi di esercizio del trasporto marittimo, come vanno dimostrati questi ultimi?

I costi di esercizio dovranno essere rappresentati all’interno del progetto in modo da fornire tutti gli elementi utili alla loro stima ed alla loro valutazione.

In fase di rendicontazione (a consuntivo) tali costi dovranno essere compiutamente rappresentati. A tal fine l’Amministrazione comunicherà le modalità di verifica delle suddette informazioni.

 

11) Il contributo massimo ricevibile è pari al 50% del differenziale del costo delle esternalità tra strada e mare, come vanno dimostrati questi ultimi?  

I costi differenziali verranno calcolati in fase di rendicontazione (a consuntivo) in base alla quantità di merci trasportate su base annua.

A tal fine l’Amministrazione comunicherà le modalità di verifica delle suddette informazioni.

 

12) Il contributo massimo ricevibile, può essere superiore al costo dell'investimento preventivato? Qual è il criterio utilizzato ai fini del calcolo dell’investimento? Esiste una soglia minima al di sotto della quale un progetto d’investimento potrebbe non essere ritenuto ammissibile?

Fatti salvi i limiti di cui al Decreto Marebonus, il contributo massimo ricevibile al netto della quota di contributi ribaltati in favore dei clienti dei servizi marittimi, non potrà in nessun caso essere superiore ai costi degli investimenti dimostrati dal beneficiario.

Gli investimenti dovranno essere commisurati agli obiettivi del progetto pertanto non esiste un valore minimo o massimo; l’aiuto che l’armatore avrà diritto a percepire è direttamente collegato a tale valore nonché a quello del ribaltamento.

 

13) In caso di spostamento della nave, oggetto di investimenti all’interno di un progetto ammesso al contributo, dalla rotta oggetto del progetto ad un’altra rotta, cosa accadrebbe ai fini dell’ammissibilità del progetto stesso?

In tali casi sarà possibile segnalare preventivamente e tempestivamente al soggetto gestore ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’eventualità dello spostamento della nave da una rotta oggetto di contributo e/o della sostituzione della nave medesima con altra purché tale operazione non alteri i target qualitativi e quantitativi del progetto e sia debitamente motivata.

 

14) Nel caso lo stanziamento complessivo risultasse insufficiente rispetto al totale rimborsi da assegnare all’utenza, quali saranno le misure per risolvere tale problema?

Si precisa che il totale dei rimborsi da assegnare ai clienti dei servizi marittimi oggetto di incentivazione potrà essere noto solo a seguito della rendicontazione di tutti i progetti eventualmente ammessi ai contributi. Premesso che il valore unitario del contributo da moltiplicarsi per le unità imbarcate ammissibili e per il corrispondente della rotta in km sottratti alla percorrenza stradale, sarà variabile sino ad un massimo di 0,10 centesimi di euro ed uguale per tutti i beneficiari, non risulta verosimile che lo stanziamento complessivo dei fondi possa risultare insufficiente.

 

15) Cosa succede se un armatore non dovesse ottemperare a tutti gli interventi prestabiliti, cosa accadrebbe ai fini dei bonus? Bisogna restituire quanto ottenuto? In ogni caso quali sono gli standard minimi che devono essere garantiti?

A tal proposito si riporta l’articolo 17 del Decreto Marebonus che così stabilisce:

1. Nei casi di decadenza di cui all’articolo 5, comma 4, il beneficiario è tenuto a restituire il contributo complessivamente percepito.

2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e degli impegni assunti per la concessione del contributo, si procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso nonché al recupero dei contributi complessivamente percepiti al netto della quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell’articolo 9.

3. Le somme recuperate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

 

16) È possibile istituire una linea nuova che non rientri nell’allegato delle rotte incentivabili?

Si, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del Decreto Marebonus.

In caso di progetti che prevedano l’istituzione di nuovi servizi su nuove rotte, il numero dei chilometri sottratti alla rete stradale utili al calcolo del contributo è quantificato prendendo come riferimento il percorso stradale sul territorio nazionale evitato tra il porto di origine ed il porto di destinazione. Il numero dei chilometri per il suddetto calcolo è pubblicato con successivo decreto del Direttore Generale per il trasporto stradale e l’intermodalità.

Tali progetti verranno considerati alla stregua dei progetti di cui all’articolo 6, comma 5, lett. a) ovvero come finalizzati all’istituzione, avvio e realizzazione di un nuovo servizio marittimo di linea. Pertanto al pari di questi dovranno essere avviati a partire dalla data di pubblicazione del decreto e non dovranno alterare gli equilibri concorrenziali con le modalità di trasporto ambientalmente sostenibili, marittima, fluviale e ferroviaria.

 

17) In che termini bisogna mantenere gli impegni nei 36 mesi successivi?

A tal proposito si richiama l’articolo 6, comma 2 del Decreto Marebonus secondo il quale 2:

I servizi marittimi incentivabili devono essere regolari e frequenti, devono risultare economicamente sostenibili durante l’intero periodo dell’incentivazione e devono proseguire e mantenere i miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi esercitati almeno per i trentasei mesi successivi al termine del periodo dell’incentivazione, salvo i casi di comprovata forza maggiore.

Al pari è opportuno richiamare l’articolo 13, comma 4 secondo il quale:

Ai fini del monitoraggio, nel corso dei trentasei mesi successivi a decorrere dal termine del periodo di incentivazione, il Ministero verifica il mantenimento degli impegni assunti in fase di presentazione del progetto anche al fine di comprovare quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.

L’armatore si impegna a non sospendere o cancellare i servizi oggetto di incentivazione fatti salvi i casi di forza maggiore da comprovarsi puntualmente. Pertanto i progetti, siano essi nuovi o miglioramento di servizi marittimi esistenti, dovranno essere capaci di perdurare anche in assenza di contributi per almeno trentasei mesi successivi al periodo di incentivazione.

FAQ - Allegato 4 “Modello per la rendicontazione da presentare ai sensi dell’articolo 13 comma 3 del Regolamento n. 176 del 13/09/2017”

  1. Qual è la finalità della “fase di monitoraggio”?

La verifica da parte del MIMS, ai sensi dell’art. 13 comma 3 del Regolamento, del mantenimento degli impegni assunti dalle imprese beneficiarie in fase di presentazione del progetto: “I servizi marittimi incentivabili devono essere regolari e frequenti, devono risultare economicamente sostenibili durante l'intero periodo dell'incentivazione e devono proseguire e mantenere i miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi esercitati almeno per i trentasei mesi successivi al termine del periodo dell'incentivazione, salvo i casi di comprovata forza maggiore.” (art. 6, comma 2 del Regolamento).

Il format si compone di elementi necessari a tale scopo ed elementi facoltativi, utili a fini statistici del Ministero.

  1. Quali sono le modalità per trasmettere l’Allegato 4?

L’allegato 4 deve essere inviato annualmente, con riferimento al periodo di dodici mesi precedenti, iniziando dalla I annualità di monitoraggio (13/12/2020-12/12/2021). Il format, trasmesso ex. art. 13 comma 4, per ogni progetto incentivato e contraddistinto con prot. MAR__ , deve essere inviato all’indirizzo PEC specificato nel modello stesso entro il 31 maggio di ogni anno immediatamente successivo al periodo di monitoraggio ivi indicato.

  1. Con quali dati si compila la tabella generale del format (colonne da (a) a (h))?

Nella colonna (a) vengono indicate tutte le navi che abbiano mantenuto, per il singolo servizio, i livelli qualitativi e quantitativi del periodo di incentivazione; nelle colonne da (b) a (f) si inseriscono i dati tecnici delle navi, come da “scheda tecnica”; nella colonna (g) si inserisce il dato come da “scheda tecnica” della nave, mentre nella colonna (h) si inserisce il dato medio, calcolato in riferimento all’uso standard della nave (riferimento da esplicare nella nota metodologica).

  1. Con quali dati si compila la tabella annuale del format (colonne da (i) a (o))?

Dopo aver riportato le navi utilizzate nel periodo annuale di monitoraggio (copia da colonna a), si compilano le colonne da (i) a (n) riga per riga oppure valorizzando la sola riga di totale; la colonna (l) va valorizzata con il numero di unità imbacate individuato attraverso l’applicazione della conversione prevista dall’Allegato 1 alla circolare MIT prot. 20552 del 10.12.2018 (riferimento da esplicare nella nota metodologica); la colonna (m) esprime il totale in metri lineari, messi a disposizione sulla rotta per i veicoli merci; la colonna (n) rappresenta il rapporto percentuale di utilizzo tra lo sviluppo lineare in lunghezza di tutti i veicoli imbarcati (utilizzando un valore medio di ingombro, espresso in metri lineari, da esplicare nella nota metodologica) e la capacità annua di stiva offerta (colonna m); la colonna (o), invece, va compilata necessariamente riga per riga (per singola nave), inserendo i dati come riportati su portale EMSA, con riferimento temporale l’anno solare (2021, 2022 e 2023).

  1. Quale documentazione va allegata al format Allegato 4?

A corredo dell’Allegato 4, da rendere disponibile anche in formato editabile, andranno trasmessi:

  • una sintetica nota metodologica a corredo della compilazione del format;
  • una breve relazione circa il mantenimento degli impegni assunti in fase di accesso alla misura;
  • le schede tecniche delle navi relative al periodo annuale di monitoraggio.
Ultimo aggiornamento al 16/05/2022