CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA PARTE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

FAQ

1. Chi può presentare la domanda?

Possono presentare la domanda le imprese, i consorzi, le società consortili o le cooperative di autotrasporto di cose per conto di terzi  iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009.

2. Quali sono i termini di presentazione della domanda?

La presentazione della domanda deve avvenire a partire dalla data di pubblicazione del Decreto Dirigenziale attuativo n.175 del 21 ottobre 2015, ovvero dal 4 novembre 2015 ed entro il termine perentorio del 31 marzo 2016.

3. Esiste una graduatoria o vi è un carattere di prenotazione per le istanze?

No. Tutte le istanze verranno valutate sulla base della documentazione trasmessa e ritenuta valida. Laddove al termine della valutazione i fondi stanziati non fossero sufficienti a coprire i costi ammissibili, il contributo verrà ridotto proporzionalmente fra tutti i beneficiari.

4. Quante domande può presentare ogni impresa?

Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo. 

5. Dove troviamo il modulo di domanda?

Le domande per accedere ai contributi devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo pubblicato in formato word sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella sezione “autotrasporto”- “contributi ed incentivi” e sul sito web della RAM SPA sezione “Contributi per investimenti da parte delle imprese di autotrasporto”.

6. L’investimento deve essere perfezionato al momento della presentazione della domanda?

Si, al momento della presentazione della domanda si dovrà provare l’acquisto e la relativa quietanza dei beni oggetto di richiesta di finanziamento.

7. Dopo aver effettuato istanza di finanziamento potrò alienare i beni oggetto di finanziamento?

No. I beni acquistati dalle imprese beneficiarie non possono essere alienati e devono rimanere nella loro disponibilità almeno sino al 31 dicembre 2018.

8. Quali sono le tipologie di beni finanziabili ?

Vi sono 3 tipologie di beni finanziabili:

  • Ai sensi dell’art. 1 comma 4, lettera a) Decreto Ministeriale n. 322 del 29 settembre 2015:

A1) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino ad un massimo di 7 tonnellate.

A2) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate.

  • Ai sensi dell’art. 1 comma 4, lettera b) Decreto Ministeriale n. 322 del 29 settembre 2015:

B) semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 al DM 29.09.2015, n.322.

  • Ai sensi dell’art. 1 comma 4, lettera c) Decreto Ministeriale n. 322 del 29 settembre 2015:

C) Container e casse mobili, intesi quali Unità di Trasporto Intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione tra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore o dal caricatore.

9. Quali documenti si devono allegare alla domanda?

Il modulo di domanda si compone di due sezioni “Sezione 1” e “Sezione 2”.

La Sezione 1 si compone della parte anagrafica e va compilata in ogni sua parte a pena di inammissibilità dell’istanza.

La Sezione 2 si compone di una parte relativa alle dichiarazioni obbligatorie per la concessione dei benefici e di una parte in cui indicare una o più voci fra quelle elencate alle lettere A1, A2, B, C.

 

Oltre alla compilazione delle anzidette sezioni ed alla spunta di una o più indicazioni (lettere A1, A2, B, C) dovranno essere allegate obbligatoriamente:

 

- Per tutte le lettere (A1,A2,B,C):

- Copia del contratto di acquisto o, laddove l’acquisto sia avvenuto mediante leasing, copia del contratto di leasing da cui risulti l’importo del prezzo pattuito;

- Copia della/delle fattura/e quietanzata/e comprovante/i l’intero pagamento del prezzo di acquisizione o, nel caso di acquisti tramite leasing, copia delle fatture dei canoni pagati;

- Prova dell’avvenuta immatricolazione (ovvero della presentazione della relativa istanza, debitamente protocollata, presso l’Ufficio motorizzazione civile competente) entro i termini.

 

In più dovranno essere allegate specificatamente per la tipologia di investimento di interesse:

- Per le lettere A1 e A2:

- Apposito elenco ove siano riportati per ogni veicolo acquisito : numero di targa, data del contratto, costo di acquisizione (IVA esclusa).

- Dichiarazione del costruttore, su carta intestata, attestante la sussistenza dei requisiti tecnici previsti per i veicoli.

 

- Per la lettera B:

- Apposito elenco ove siano riportati per ogni veicolo acquisito: numero di targa, data del contratto, costo di acquisizione (IVA esclusa). Dovrà altresì evidenziarsi la distinzione fra veicoli IMO e veicoli UIC 596-5 e indicare il tipo di dispositivo innovativo di cui il veicolo risulta dotato.

- Dichiarazione del costruttore, su carta intestata, attestante la conformità del bene con quanto previsto dalla base giuridica della misura.

- Attestazione del costruttore circa l’avvenuta installazione dei dispositivi di cui all’allegato tecnico al decreto (all.1 al DM 29.09.2015, n.322).

 

- Per la lettera C:

- Apposito elenco in cui indicare per ogni U.T.I.: data del contratto di acquisizione e costo (IVA esclusa).

- Dichiarazione del costruttore, su carta intestata, attestante la conformità del bene con quanto previsto dalla base giuridica della misura.

- Attestazione del costruttore circa l’avvenuta installazione dei dispositivi di cui all’allegato tecnico al decreto (all.1 al DM 29.09.2015, n.322).

 

10. Quando si può avere la maggiorazione del 10%?

Tale maggiorazione spetta unicamente alle piccole e medie imprese per l’acquisizione di  veicoli  a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di cui alle lettere A1 e A2, ove gli interessati ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, allegando necessariamente la dichiarazione sostitutiva sulla dimensione d’impresa attestante il numero delle unità di lavoro annue (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.   

11. Quando si può avere la maggiorazione del 15%? 

Tale maggiorazione spetta unicamente alle piccole e medie imprese aderenti ad un contratto di rete per l’acquisizione di semirimorchi dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 al DM 29.09.2015, n.322, di cui alla lettera B e di container e di casse mobili di cui alla lettera C, allegando necessariamente all’atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, la dichiarazione sostitutiva sulla dimensione d’impresa attestante il numero delle unità di lavoro annue (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale e la copia del contratto di rete secondo le forme previste dall’art. 3, comma 4 ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5 convertito con legge 9 aprile 2009, n.33 (ovvero registrata con una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto sottoscritto con la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 25 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), atto redatto in conformità al modello standard tipizzato, riportato nell'allegato A del D.M. n. 122/2014 del Ministero di Giustizia, con la firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale).