Incentivi

Incentivo Ricambio parco veicolare DI 355 del 14 agosto 2020

Dal 1 luglio 2021 sono aperti i termini per la rendicontazione delle domande inviate nel secondo periodo di incentivazione 1/6/2021 20/6/2021.
Sono state inoltrate, via Posta Elettronica Certificata, alle imprese che hanno presentato istanza, le credenziali per l'accesso al portale RAM per la gestione degli incentivi.

Incentivo Investimenti edizione VII (D.M. 203 del 12 maggio 2020)

ERRATA CORRIGE

All'articolo unico del D.D. 26.04.2021, n. 74, comma 2, a causa di un refuso, è stato indicato erroneamente il termine del 14 maggio 2021 quale data da prorogare in luogo del 30 giugno 2021 (termine ultimo per proporre domanda nella "seconda finestra").  Alla luce di ciò, pertanto, è il termine del 30 giugno 2021 che deve intendersi prorogato a tutto il 14 agosto 2021

Incentivo Investimenti edizione VII (D.M. 203 del 12 maggio 2020)

Si rende noto che con il Decreto 26 aprile 2021 nr. 74, il termine del 30 aprile 2021 per l’ultimazione della fase di rendicontazione di cui all’articolo 4, comma 2 del Decreto direttoriale 7 agosto 2020, n. 145 è prorogato a tutto il 30 luglio 2021. 

Altresì il termine del 14 maggio 2021 per proporre istanza nel secondo periodo d’incentivazione di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto direttoriale 7 agosto 2020, n. 145 è prorogato a tutto il 14 agosto 2021 ed il termine del 15 dicembre 2021 di cui all’articolo 4, comma 3 del Decreto direttoriale 7 agosto 2020, n. 145 per la presentazione della rendicontazione è prorogato a tutto il 14 marzo 2022.

Formazione XI edizione - pubblicato il Decreto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30/01/2021 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 gennaio 2021 recante le norme dispositive ed attuative relative agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell’autotrasporto per l'annualità 2021.

Formazione XI edizione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30/01/2021 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - del 23 gennaio 2021 recante le norme dispositive ed attuative relative agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell’autotrasporto per l'annualità 2021.

L’istanza di accesso ai contributi, compilato in ogni sua parte utilizzando esclusivamente il modello di istanza per l’annualità 2021 in formato pdf editabile va sottoscritta con firma digitale da parte dell’impresa richiedente di cui all’articolo 3, comma 1 del D.M. 23 gennaio 2021, n.6. Ogni impresa ha inoltre l’onere di inviare al medesimo indirizzo PEC la struttura del calendario delle lezioni in formato editabile.

Le domande per accedere ai contributi dovranno essere presentate tramite PEC esclusivamente all’indirizzo ram.formazione2021@pec.it a partire dal 15 febbraio 2021 ed entro il termine perentorio del 19 marzo 2021.

Si riporta, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.M. 23 gennaio 2021, n.6 l'elenco delle domande presentate per l'accesso ai contributi di cui al predetto decreto, completo dell'indicazione delle rispettive somme di spesa preventivate e dell'avanzamento delle fasi procedimentali.

I corsi di formazione devono necessariamente essere avviati a partire dal 19 aprile 2021 ed avere termine entro il 6 agosto 2021.

1) Chi può presentare la domanda?

Possono beneficiare delle risorse le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Possono altresì presentare domanda le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo.

 

2) Per l'ammissione ai contributi per la formazione in oggetto era requisito fondamentale per l'azienda l'inquadramento nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni?

SI.

 

3) Quali sono i soggetti attuatori accreditati presso il Comitato Centrale dell’Albo?

Si prega a tal proposito di prendere visione della lista degli enti di formazione accreditati ai sensi del DPR 29 maggio 2009, nr. 83:

https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/enti-di-formazione

 

4) Quali sono i corsi o le materie le materie esclusi dei piani formativi?

Sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Non sono concessi aiuti, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del predetto regolamento (CE) n. 651/2014, alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

 

5) Qual è il termine per presentare domanda di accesso alla misura e qual è il periodo per lo svolgimento dei corsi?

Le domande per accedere ai contributi dovranno essere presentate tramite PEC esclusivamente all’indirizzo ram.formazione2021@pec.it a partire dal 15 febbraio 2021 ed entro il termine perentorio del 19 marzo 2021.

I corsi di formazione devono essere avviati a partire dal 19 aprile 2021 ed avere termine entro il 6 agosto 2021.

 

6) Dove trovo il modello di Istanza? Cosa faccio se il numero degli spazi per l’indicazione dei corsi non fosse sufficiente?

Il modello è il seguente:

 

Il modello deve essere compilato, salvato e poi firmato digitalmente.

Nel caso in cui lo spazio relativo alla sezione 5 "Calendario dei corsi" non fosse sufficiente, l’impresa potrà utilizzare il seguente modello contenente un numero maggiore di pagine relative ai corsi di formazione:

 

Anche in questo caso il modello deve essere compilato, salvato e poi firmato digitalmente.

Ove anche in questo secondo caso gli spazi necessari non fossero sufficienti all’indicazione dei corsi previsti, sarà possibile trasmettere il file Excel relativo ai calendari compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente (in questo caso sarà possibile compilare e poi firmare digitalmente il file o compilare il file, trasformalo in pdf poi firmarlo digitalmente).

In ogni caso oltre al pdf editabile ed all’eventuale file relativo ai calendari entrambi sottoscritti digitalmente, dovrà essere trasmesso il file relativo ai calendari in formato editabile.

 

7) Quali sono i documenti da inviare?

La mancanza o la non conformità di anche uno solo dei seguenti documenti determina l'inammissibilità dell'istanza:

  • Domanda di ammissione ai contributi secondo il modello di Istanza - firmato esclusivamente con firma digitale;
  • Modello contenente i calendari dei corsi in formato editabile Excel;
  • Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’impresa o del consorzio proponente.
  • Dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione del corso formativo presentato e si impegni a realizzarlo nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto;
  • Dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell’impresa attesti che l’impresa non rientri tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato anche in forma rateale gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (cd. dichiarazione “Deggendorf”).

 

8) Successivamente all’ammissione della domanda sarà possibile modificare/annullare le date dei corsi?

Si, a tal proposito dovrà essere trasmessa una Pec da inviarsi all’indirizzo ram.formazione2021@pec.it avente ad oggetto: “modifica data corso” o “annullamento corso” indicando i riferimenti identificativi dell'impresa, dell’istanza ammessa, del titolo del corso ed eventualmente del modulo formativo oggetto di modifica, della data e dell’orario originari e della data e dell’orario a seguito della modifica proposta.

Si precisa che tale modifica sarà considerata valida se comunicata all’anzidetto indirizzo almeno tre giorni prima della data oggetto di modifica salvo casi di comprovata forza maggiore. 

 

9) Ci sono delle date da rispettare per la rendicontazione?

La rendicontazione con l’integrazione della documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre quarantacinque giorni dal termine di ciascun progetto formativo.

Le domande non rendicontate saranno considerate decadute.

 

10) Qual è l’entità massima dei contributi?

Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è pari a:

- euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di 10 unita');

- euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unita');

- euro 130.000 per le medie imprese (che occupano meno di 250 unita');

- euro 200.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unita').

I raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di euro 800.000.

 

11) Quali sono i costi ammissibili?

All’atto della domanda, all’interno del modello per l’accesso ai contributi, dovrà essere presentato il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:

  1. costi della docenza in aula;
  2. costi dei tutor;
  3. altri costi per l'erogazione della formazione;
  4. spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);
  5. materiali e forniture con attinenza al progetto;
  6. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
  7. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata;
  8. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;
  9. spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 17 giugno 2014, imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato;

Le spese complessive dei costi di personale docente, tutor, altri costi per l'erogazione della formazione, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere almeno pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.

Nel modello di “Domanda di Ammissione ai Contributi”, sono indicate tutte le voci di costo che potranno essere ritenuti ammissibili ai fini della quantificazione dei contributi così come elencate nell’articolo 3 comma 7, lett. d).

All’interno della domanda dovrà essere riportata la somma di tutti i costi preventivati delle predette voci. Cionondimeno le soglie che concorrono all’intensità dei contributi riconoscibili restano in ogni caso quelle indicate nell’articolo 3, comma 4.

 

12) La dimostrazione dell’utilizzo di uno strumento di video conferenza in linea con le caratteristiche citate dalla norma (cfr. art. 3 comma 6 punti I e II (ripresa contemporanea docente – discenti tutti e condivisione documenti) sono assolte attraverso la semplice produzione del file di registrazione?

Si, in particolare attraverso la produzione del file di registrazione integrata delle interazioni tra docente e discenti.

 

13) Sarà è necessario autocertificare tipologia e funzionalità della piattaforma prescelta su documento separato ed autonomo rispetto alla richiesta registrazione?

Sarà in ogni caso opportuno fornire le indicazioni sulle caratteristiche e sulla tipologia del sistema utilizzato per la formazione in apposita nota da parte dell’impresa all'interno della relazione di fine attività.

 

14) Il file di registrazione della lezione dev’essere prodotto in una particolare estensione informatica?

Il file di registrazione potrà essere trasmesso in uno dei formati video standard (ad es. .mp4, .mkv, .wmv, .mpeg etc..). In fase di rendicontazione tutta la documentazione raccolta dovrà essere messa a disposizione per consentire l’accesso a verifiche da parte degli operatori RAM.

 

15) Secondo l’art. 3, comma 6, punto III del Decreto “per ogni docente e allievo deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico….”. Al riguardo, basta la registrazione sulla piattaforma tramite la propria mail?

Si, purché ogni utente della piattaforma sia identificabile univocamente.

 

16) Relativamente a quanto disposto dall’art. 4 lett. e) del Decreto in quale modalità operativa devono essere messi a disposizione nome, cognome, CF, codice INPS e qualifica?

In fase di registrazione dei corsi sarà necessario predisporre apposito registro da tenersi su apposito supporto informatico contenente il codice alfanumerico per l’esatta identificazione di ciascun discente. Attraverso tale codice dovrà pertanto essere possibile risalire a nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica di ogni discente che ha preso parte alla lezione e data e tipologia di lezione effettuata.

 

17) Quale documentazione dovrà essere trasmessa all’atto della rendicontazione?

a) relazione di fine attivita' debitamente sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o dalla cooperativa, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. Nella relazione dovrà anche esser fatta menzione delle caratteristiche e della tipologia del sistema utilizzato per la formazione a distanza.

b) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti, indicazione del contratto di lavoro applicato e, ove applicabile, il relativo codice alfanumerico. Nel caso delle strutture societarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), andrà allegato l'elenco completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato e, ove applicabile, il relativo codice alfanumerico;

c) dettaglio dei costi per singole voci;

d) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;

e) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di piccola o media impresa;

f) registrazione dei corsi da cui risulti la presenza dei partecipanti ed inviati direttamente dall'ente attuatore dai quali sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione. 

g) dichiarazione del docente/tutor o responsabile del corso, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la veridicità delle informazioni riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione svolta in modalità a distanza di cui al punto e);

h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;

i) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;

l) coordinate bancarie dell'impresa.

Determinazione del contributo "Marebonus" per la seconda annualità

Considerato che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.M. 13 settembre 2017, nr. 176, Regolamento Marebonus, "Al beneficiario è riconosciuto un contributo massimo erogabile pari a 10 centesimi di euro per ciascuna unità di trasporto imbarcata moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale" e che le risorse disponibili per la seconda annualità ammontano ad € 75.421.982,76, con la presente informativa si rende noto che per la seconda annualità di incentivazione - periodo 13.12.2018-12.12.2019 - il contributo riconosciuto alle imprese armatrici per ciascuna unità di trasporto imbarcata è risultato pari a € 0,08805.

Norma di sostegno al trasporto ferroviario delle merci

Si rende noto che con Decreto Interministeriale del 9 dicembre 2020 n. 566, sottoscritto, in conformità a quanto disposto dall’art.1 c. 297 L. 30 dicembre 2018 n. 145, dai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze, viene data attuazione alla “Norma di sostegno al trasporto ferroviario delle merci” per le annualità 2020/2022.

Le istanze di ammissione al contributo per gli anni in riferimento andranno effettuate secondo la procedura indicata all’art. 2 del Decreto medesimo.