1) Chi può presentare la domanda?
Possono beneficiare delle risorse per investimenti le imprese che svolgono l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/10/2009.
2) Per quali investimenti è possibile partecipare?
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino a euro IV di massa complessiva a p.c. pari o superiore a 3,5 t. e contemporanea acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a p.c. pari o superiroe a 3,5 t. a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico), Full Electric e veicoli a motorizzazione termica conformi alla normativa antinquinamento euro VI.
3) Qual è il periodo di ammissibilità delle rottamazioni degli automezzi e delle acquisizioni di automezzi nuovi?
Il periodo di ammissibilità delle rottamazioni degli automezzi e delle acquisizioni di automezzi nuovi decorre dal 25 dicembre 2019 sino al 30 settembre 2020.
Tutti le radiazioni di automezzi e le acquisizioni di nuovi automezzi devono essere avvenute entro detto periodo.
4) Ai fini dell'ammissibilità ai contributi per ogni automezzo radiato è necessario acquistare un automezzo nuovo?
Si. Ai fini dell'ammissibilità ai contributi per ogni automezzo radiato dovrà necessariamente corrispondere l'acquisizione di un automezzo nuovo.
5) Come presentare la domanda?
Si potrà presentare ed inviare una sola domanda, all’indirizzo PEC ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it in uno dei seguenti periodi:
1° P. dalle ore 10.00 dell’11/11/2020 alle ore 8.00 del 30/11/2020
2° P. dalle ore 10.00 del 01/06/2021 alle ore 8.00 del 21/06/2021
Il modello di istanza una volta compilato sarà scaricabile e pronto per la firma elettronica e l’ invio insieme agli altri allegati.
6) Dove trovo il modello di Istanza?
Il modello è disponibile presso questo link:
http://www.ramspa.it/sites/default/files/allegati/modello_domandarpv.pdf
Il modello deve essere compilato, salvato e poi firmato digitalmente ( non si deve inviare la copia scansionata pena inammissibilità della domanda)
7) Quali sono i documenti da inviare?
La mancanza o la non conformità di anche uno solo dei seguenti documenti determina l'inammissibilità dell'istanza:
- Modello di Istanza - firmato esclusivamente con firma digitale;
- Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- Eventuale delega in caso la domanda venga presentata tramite procuratore;
- Copia del contratto di acquisto, sottoscritto da entrambe le parti, dei beni oggetto d’incentivazione in data successiva a quella dell’entrata in vigore della L.19/12/2019 n. 157, di conversione del D.L. 25/10/2019 n. 124 ovvero dal 25/12/2019, firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore.
8) Dopo aver presentato l'istanza, qual è il passo successivo?
L'impresa che ha presentato l'istanza riceverà sul proprio indirizzo Pec le credenziali per l'accesso alla piattaforma informatica attraverso la quale fornire tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione, ovvero (inter alia):
- Prova documentale dell’integrale pagamento attraverso la produzione della fattura debitamente quietanzata;
- Prova dell’avvenuta radiazione per rottamazione con l’indicazione della targa dei veicoli rottamati;
- Documentazione da cui si risulti la targa e immatricolazione in Italia in data successiva al 25/12/2019 debitamente protocollata dall’UMC;
- Prova, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, attestante che i veicoli rottamati sono stati detenuti in proprietà per ameno 3 anni precedenti l’entrata in vigore del D.M. del 14/08/2020 n. 355.
9) Posso annullare un'istanza precedentemente inviata?
Si, con una Pec avente ad oggetto: “annullamento Istanza” o “annullamento e sostituzione Istanza” indicando i riferimenti identificativi dell'istanza stessa.
10) Quali sono i passi successivi all’istanza?
Successivamente all'istanza, seguirà la fase di rendicontazione, con l’integrazione della documentazione attestante l’investimento.
La rendicontazione deve essere presentata entro:
- 20/05/2021 per le istanze presentate nel 1° periodo
- 30/11/2021 per le istanze presentate nel 2° periodo
Solo successivamente a tale adempimento, entro i termini stabiliti, la domanda potrà considerarsi perfezionata. Decorsi tali termini, le domande non rendicontate decadranno automaticamente.
11) Qual è l’entità dei contributi?
Contributi veicoli nuovi euro VI/ CNG/LNG/elettrico pari o superiori >3,5 tonnellate
MASSA COMPLESSIVA
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Importo contributo
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3,5 t. => e 7t.< per CNG-LNG ibrido
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4.000,00
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3,5 t. => e 7t.< per Full electric
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12.000,00
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7 t. => e 16 t. < per CNG-LNG ibrido
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8.000,00
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16 t. => per CNG-LNG ibrido e Full electric
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20.000,00
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Contributi veicoli nuovi euro VI d ed euro 6 D Temp pari o superiori a 3,5 tonnellate
MASSA COMPLESSIVA
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Importo contributo
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3,5 t. => e 7t.< per Diesel euro VI e 6D Temp
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2.000,00
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7 t. => e 16 t. < per Diesel euro VI
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5.000,00
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16 t. => per Diesel euro VI
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8.000,00
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Non possono comunque superare la soglia di Euro 550.000,00
12) Cosa succede se la documentazione non è completa?
In fase di istruttoria, in caso di lacune sanabili, vengono richieste tramite PEC, le integrazioni fissando un termine non superiore a 15 giorni, decorso il quale se non si è avuto riscontro e/o il riscontro è ritenuto insufficiente, l’istruttoria si conclude sulla base della documentazione acquisita.
Se durante l’attività istruttoria si rilevi la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal DM, l’impresa viene esclusa automaticamente.
Ad esito dell'istruttoria nel caso in cui l’impresa non abbia presentato tutta la documentazione comprovante l’acquisto dichiarato durante il primo periodo e/o non abbia perfezionato l’investimento, non potrà presentare domanda per il secondo periodo.
13) Posso percepire più contributi sugli stessi beni oggetto dell'istanza?
In caso di identità dei beni oggetto degli incentivi i contributi erogati non possono essere cumulati con altri contributi pubblici.