Contributo per gli investimenti elevata sostenibilità
pubblicato l'elenco delle domande presentate nell'ambito del III periodo di incentivazione del DM 18 novembre 2021 n. 461.
pubblicato l'elenco delle domande presentate nell'ambito del III periodo di incentivazione del DM 18 novembre 2021 n. 461.
Con Decreto Direttoriale n. 01 del 12 gennaio 2024 , sono state individuate ulteriori rotte da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle già indicate nell'Allegato A del Regolamento sopra indicato. Accanto ad ogni rotta aggiuntiva individuata e riportata nel suddetto Decreto Direttoriale è riportato il corrispondente tratto chilometrico stradale evitato.
Pubblicato il DD n. 657 del 18/12/2023 contenente la proroga del termine di scadenza della data di rendicontazione per il II periodo di incentivazione e dei nuovi termini per il successivo (III periodo).
Sea Modal Shift - Il nuovo programma di incentivi erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato a migliorare ed ottimizzare la catena intermodale
alle ore 15 del 7 dicembre 2023, si potrà accedere al webinar dove verranno illustrate le modalità di presentazione della domanda di ammissione all'incentivo.
Facendo seguito all’entrata in vigore del Regolamento SMS Decreto interministeriale 11 ottobre 2023 n. 166 Sea Modal Shift il giorno 6 dicembre 2023, è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 42 del 6 dicembre 2023 recante l'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.
Di seguito il link per l'accesso alla piattaforma informatica per l'inserimento della domanda:
Modalità di accesso all'incentivo Sea Modal Shift.
Al seguente link potete trovare le istruzioni per l'accesso all'incentivo SMS - Sea Modal Shift di cui al Regolamento n. 166 dell'11 ottobre 2023.
Il nuovo programma di incentivi, denominato “Sea Modal Shift”, è un incentivo erogato dal MIT, previa autorizzazione comunitaria in materia di Aiuti di Stato, finalizzato a migliorare ed ottimizzare la catena intermodale.
I soggetti beneficiari sono singole imprese di autotrasporto conto terzi, costituite anche in forma di raggruppamenti, temporanei o permanenti, che imbarchino su navi RO-RO e RO-PAX veicoli e/o cassemobili, accompagnati o meno dai relativi autisti.
Sono incentivati tutti gli itinerari marittimi indicati nel Regolamento n. 166/2023, oltre alle rotte che saranno evidenziate da parte delle imprese richiedenti il contributo all’atto della domanda.
L’incentivo riconosciuto ai singoli beneficiari prevede un contributo massimo erogabile pari a 30 centesimi di euro per ciascuna unità veicolo imbarcata, moltiplicati per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale.
L’obiettivo della misura è decongestionare la rete viaria e ridurre l’impatto del trasporto di merci su gomma, mediante maggior utilizzo di servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax in arrivo o in partenza da porti italiani verso porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Tale contribuzione è finalizzata, tramite il sostegno alla domanda di servizi marittimi, allo sviluppo in termini qualitativi e quantitativi dei servizi.
PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA CLICCA QUI:
A seguito della pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 222 del 18 novembre 2025, la piattaforma è attiva per la presentazione delle domande di accesso alla III annualità della misura Sea Modal Shift (annualità 2025-2026) dalle ore 12.00 del 18 novembre 2025 alle ore 12.00 del 17 dicembre 2025.
E' attivo un servizio di help-desk al seguente indirizzo mail: seamodalshift@ramspa.it
Archivio webinar
Registrazione del webinar del 7 dicembre 2023
Registrazione del webinar del 1 agosto 2024 (fase di acconto)
Registrazione del webinar rendicontazione prima annualità - 3 febbraio 2025
Registrazione del webinar rendicontazione prima annualità - Armatori e Intermediari 4 febbraio 2025
A chiarimento di quanto rappresentato nel corso della videoconferenza di informazione tenutasi lo scorso 1° agosto: non è possibile fornire documentazione in lingua inglese al fine di facilitare la comprensione del testo per imprese non italiane in quanto, come già indicato nel decreto n. 42 del 06/12/2023 di apertura della annualità, di cui questa attività rappresenta l’acconto, all’articolo 1, comma 4: “Tutta la documentazione che le Imprese richiedenti devono presentare ai sensi e per i fini del presente decreto deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.”
La disciplina di riferimento è contenuta nel Decreto interministeriale 11 ottobre 2023, n. 166 "Sea Modal Shift" – il quale entra in vigore il giorno 6 dicembre 2023.
I annualità
La prima annualità della misura è attuata con Decreto Direttoriale n. 42 del 6 dicembre 2023 ed incentiva gli imbarchi effettuati tra il giorno 6 dicembre 2023 e il giorno 5 dicembre 2024.
Con la pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 53 del 31 luglio 2024, i richiedenti il contributo della misura SMS anno 2023-2024, già individuati con decreto direttoriale n. 53 del 20 dicembre 2023, hanno avuto facoltà di richiedere il contributo in modalità ACCONTO, relativamente ai viaggi effettuati nel periodo 6 dicembre 2023 – 5 giugno 2024.
Ai fini del calcolo e dell’erogazione del contributo spettante a ciascuna impresa beneficiaria, ha preso avvio la fase di rendicontazione della misura, in riferimento alla prima annualità. Tempistiche e modalità di rendicontazione sono disciplinate dal Decreto direttoriale n. 1 del 23 gennaio 2025 e dal successivo Decreto Direttoriale n. 49 del 29 aprile 2025 di proroga dei termini. La piattaforma sarà attiva per la presentazione della rendicontazione degli imbarchi ai fini del calcolo e dell’erogazione del contributo relativo alla I annualità della misura Sea Modal Shift (annualità 2023-2024) dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2025 alle ore 12.00 del 30 maggio 2025.
Modulistica da utilizzare per accedere alla fase di rendicontazione:
II annualità
La seconda annualità della misura è attuata con Decreto Direttoriale n. 137 del 04 novembre 2024 ed incentiva gli imbarchi effettuati tra il giorno 6 dicembre 2024 e il giorno 5 dicembre 2025.
Anticipazione del contributo Sea Modal Shift – annualità 2024-2025
I beneficiari della misura Sea Modal Shift anno 2024-2025, indicati nell'elenco in Allegato 2 della Circolare prot. n. 11857 del 20 ottobre 2025, potranno richiedere una anticipazione del contributo, presentando apposita istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità, utilizzando il modello di cui all' Allegato 1 della predetta circolare, da inviare entro e non oltre le ore 24.00 del 27 ottobre 2025 al seguente indirizzo di posta elettronica: dg.sli@pec.mit.gov.it (ed in cc a ram.sms@pec.it).
III annualità
La terza annualità della misura è attuata con del Decreto Direttoriale n. 222 del 18 novembre 2025 ed incentiva gli imbarchi che saranno effettuati tra il giorno 6 dicembre 2025 e il giorno 5 dicembre 2026. La piattaforma sarà attiva per la presentazione delle domande di accesso alla terza annualità del contributo Sea Modal Shift - III annualità 2025-2026 - dalle ore 12.00 del 18 novembre 2025 alle ore 12.00 del 17 dicembre 2025.
PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA CLICCA QUI:
DOCUMENTAZIONE UTILE:
Regolamento: Decreto interministeriale 11 ottobre 2023, n. 166 "Sea Modal Shift"
Si precisa che le rotte ammissibili alla misura sono così individuate:
Il “Piano previsionale degli imbarchi” andrà compilato per singola rotta e per tipologia di veicolo, inserendo la stima dei viaggi programmati per il periodo 6 dicembre 2025 – 5 dicembre 2026.
Il servizio di help-desk è attivo al seguente indirizzo mail: seamodalshift@ramspa.it
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2023 il Regolamento “Sea Modal Shift” che disciplina le modalità di ripartizione e di erogazione dei contributi per incentivare la percorrenza di tratte marittime a corto raggio individuate con decreto dal MIT.
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2023 il Regolamento n. 134 del 30 agosto 2023 recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il Ferrobonus è un incentivo erogato dal MIT, previa autorizzazione comunitaria in materia di Aiuti di Stato, volto a stimolare la domanda di servizi di trasporto ferroviario delle merci.
I soggetti beneficiari sono quindi le imprese utenti di servizi ferroviari e gli MTO (questi ultimi a loro volta ribaltano parte del contributo alla clientela) che acquistano treni completi dalle imprese ferroviarie.
L’incentivo viene calcolato sulla base del volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato (in termini di treni*km prodotti sul territorio italiano) realizzato in un anno da ogni beneficiario.
La concessione di contributi riguarda i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato, svolti a trazione elettrica, in arrivo e in partenza da nodi logistici in Italia, al fine di sostenere il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, attraverso un sistema di incentivazione rivolto a servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le esternalità negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO2.
Per maggiori informazioni contattaci all'indirizzo: ferrobonus@ramspa.it
La disciplina di riferimento è contenuta nel Decreto interministeriale 30 agosto 2023, n. 134 "Ferrobonus 2023-2026" – il quale entra in vigore il giorno 21 ottobre 2023.
I annualità
La prima annualità della misura è disciplinata dal Decreto Direttoriale n. 33 del 21 ottobre 2023
Circolari acconto I annualità:
Fase di Ribaltamento
La comunicazione del ribaltamento dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall’erogazione del contributo Ferrobonus “a saldo”. È di tutta evidenza che la percentuale richiesta per il ribaltamento (almeno il 50% del contributo, ex art. 6, comma 4 è da riferirsi all’importo totale del contributo spettante.
II annualità
Il termine di 20 giorni per la presentazione delle istanze di ammissione ai benefici decorre dalla data di pubblicazione del Decreto 10 ottobre 2024, n. 103
Fase di Rendicontazione
Ai fini della rendicontazione, l'impresa dovrà trasmettere al Ministero la documentazione necessaria per la fase di rendicontazione, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun periodo di riferimento.
Il diritto al contributo, infatti, va comprovato a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento (21 ottobre 2024 - 20 ottobre 2025), in ragione dei treni*km effettuati – così come previsto dagli articoli 5 e 12 del Regolamento n. 134/2023 – attraverso la presentazione del modello di cui all’allegato 4 (modello di rendicontazione) e con l’acquisizione di contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi, nei termini di cui all’ articolo 12, comma 1 del Regolamento n. 134/2023.
Anticipazione del contributo Ferrobonus – annualità 2024-2025
I beneficiari della misura Ferrobonus anno 2024-2025, indicati nell'elenco in Allegato 2 della Circolare prot. n. 11853 del 20 ottobre 2025, potranno richiedere una anticipazione del contributo, presentando apposita istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità, utilizzando il modello di cui all' Allegato 1 della predetta circolare, da inviare entro e non oltre le ore 24.00 del 27 ottobre 2025 al seguente indirizzo di posta elettronica: dg.sli@pec.mit.gov.it (ed in cc a ferrobonus@pec.it).
III annualità
Il termine di 20 giorni per la presentazione delle istanze di ammissione ai benefici decorre dalla data di pubblicazione del Decreto Direttoriale del 10 ottobre 2025, n. 184.
Quest’ultimo contiene altresì le istruzioni per consentire agli interessati di usufruire dei contributi attraverso la compilazione dei modelli per l’accesso alla misura, allegati al Decreto.
Le imprese che debbano trasmettere istanza di accesso all’incentivo sono tenute alla compilazione dell'Allegato 1, i nuovi beneficiari anche dell’Allegato 2 e, solo in caso di imprese configuratesi come MTO, anche dell’Allegato 3, ovvero:
DOCUMENTAZIONE UTILE:
• Intese Operative, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento n. 134 del 30 agosto 2023 (Ferrobonus 2023-2026) tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni:
Per maggiori informazioni contattaci all'indirizzo: ferrobonus@ramspa.it
Decreto di pagamento Ferrobonus 2023-2024
In data 31 luglio 2025 è stato firmato il decreto direttoriale n. 142 per il pagamento di una parte dei contributi Ferrobonus, periodo 21 ottobre 2023 - 20 ottobre 2024 (Portale Trasparenza Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ferrobonus quota stanziamento 2025).
In relazione alle modalità di calcolo del contributo, si specifica che lo stesso è stato effettuato secondo la seguente metodologia:
a) Calcolo del coefficiente unitario: dividendo le risorse a disposizione per la I annualità (fondi 2023 + fondi 2025) per il totale delle percorrenze rendicontate da tutte le imprese beneficiarie;
b) Calcolo del contributo spettante: moltiplicando il coefficiente unitario (1,47151301 €) per le sole percorrenze ammissibili di ciascuna impresa beneficiaria.
Il pagamento del contributo spettante validato per la I annualità di Ferrobonus, a valere sui fondi stanziati per gli esercizi finanziari del MIT 2023 e 2025, è articolato nelle seguenti fasi:
1) Eventuale acconto, qualora richiesto ai sensi della Circolare prot. n. 1449 del 26 giugno 2024, pagato attraverso il DD n. 152 del 14/11/2024 (parte dei fondi 2023);
2) Successiva erogazione, effettuata attraverso il DD n. 142 del 31/07/2025 (fondi 2023): l’importo è il risultato della differenza tra gli importi pubblicati al seguente link Portale Trasparenza Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ferrobonus quota impegno 2023 e gli importi erogati in fase di acconto;
3) Ultima erogazione da effettuarsi prossimamente (fondi 2025), ovvero la differenza tra contributo spettante comunicato con la lettera di ammissione e i fondi già erogati.
Riguardo le modalità di effettuazione del ribaltamento – per motivi di semplificazione e concentrazione delle procedure, sia di concessione del ribaltamento, sia delle verifiche successive che dovranno essere effettuate dalla società RAM e dal Ministero – si ritiene che il termine di cui all’articolo 10 comma 3 del decreto interministeriale 30 agosto 2023, n. 134 ( “il ribaltamento del contributo è praticato dal beneficiario del contributo entro sessanta giorni dal ricevimento”) decorra dal momento di ricevimento del saldo del contributo.
E’ di tutta evidenza che la percentuale richiesta per il ribaltamento (almeno il 50% del contributo, ex articolo 6, comma 4 del D.I. n. 134/2023) è da riferirsi all’importo totale del contributo spettante.