Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico

All'indirizzo email trasportopasseggeri@ramspa.it risponde il servizio help-desk RAM per il supporto alle imprese, che sarà attivo fino alle ore 12.00 del 18 settembre 2021 per eventuali quesiti sul bando.

​Per problematiche informatiche sarà attiva, fino alle ore 23.59 del 18 settembre 2021, l'assistenza tramite il seguente indirizzo mail: assistenzatecnica@ramspa.it​​

Il giorno 11 agosto 2021 è stato pubblicato in G.U. il Decreto Interministeriale MIMS-MEF del 25 giugno 2021

"Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico."

Alla sezione normativa di questa pagina, è possibile scaricare la documentazione relativa a:

  • Decreto Interministeriale
  • Decreto Direttoriale
  • Allegati, nel formato "PDF editabile" per la presentazione della domanda.

Si raccomanda, per quanto riguarda la compilazione della domanda di:

  • utilizzare gli allegati predisposti e scaricabili dalla sezione "normativa" di questa pagina (ATTENZIONE!!! gli allegati 1 e 3 hanno subito delle modifiche, qualora siano stati scaricati prima del 31 agosto è necessario aggiornarli con quelli attualmente disponibili);
  • ​compilare digitalmente i suddetti allegati ;
  • salvare gli allegati mantenendo il formato "PDF editabile" (prima di apporre la firma digitale);
  • firmare digitalmente gli allegati.

All'indirizzo email trasportopasseggeri@ramspa.it risponde il servizio help-desk RAM per il supporto alle imprese.

Com'è noto l'articolo 85, comma 1, lettera a),  del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 649, legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti  servizi, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 (servizi che attraversano almeno tre Regioni e servizi che collegano l'Italia a Paesi non appartenenti all'Unione europea), ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 (servizi comunitari) ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (quali, ad esempio, i servizi turistici urbani e le linee che collegano due Regioni limitrofe, sempreché non siano incluse nei contratti di servizio).

Si evidenzia preliminarmente che la misura, come declinata nello schema di decreto, è coerente con le prescrizioni disposte dal § 3.1 della Comunicazione della Commissione (C (2020) 1863) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19", adottato il 19 marzo 2020 come modificata, da ultimo, dalla Comunicazione C(2021) 564 Final del 28/1/2021.

Le finalità perseguite dal Legislatore sono quelle di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo 23 febbraio-31 dicembre 2020.

Si precisa al contempo che tale obiettivo è perseguito unitamente al vincolo di evitare sovra compensazioni, talché detti criteri e modalità per il riconoscimento della compensazione sono definiti facendo riferimento ai risultati della gestione operativa, anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza; in ogni caso vanno esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

 

Per mero errore materiale la lettera e) dell'allegato n. 2 al decreto direttoriale n. 161 del 23 agosto 2021,
si deve leggere: "differenza MOL lett. c) – lett. d): _________",
in luogo di "differenza MOL lett. d) – lett. c): _________"

 

Si raccomanda, per quanto riguarda la compilazione della domanda di:

  • utilizzare gli allegati predisposti e scaricabili dalla sezione "normativa" di questa pagina;
  • ​compilare digitalmente i suddetti allegati;
  • salvare gli allegati mantenendo il formato "PDF editabile" (prima di apporre la firma digitale);
  • firmare digitalmente gli allegati.
  • Per il calcolo del contributo è necessario fare un raffronto tra il MOL riferito ai servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico del biennio 2018-2019 e del 2020 pertanto l’ammissibilità è esclusa per quelle imprese non operative nelle predette annualità.
  • Nel caso di una SAS con unico socio accomandatario persona fisica è sufficiente compilare la "Richiesta di Compensazione" di cui all'Allegato n. 1 del Decreto Direttoriale n. 161/2021 da parte del legale rappresentante/ socio accomandatario senza compilare la sezione delle dichiarazioni ai fini dell'espletamento delle verifiche antimafia di cui alla lettera c) (", qualora lo stesso sia anche gestore dei trasporti della società... i seguenti nominativi dei soggetti che ricoprono le funzioni..."), in quanto, oltre all'unico socio accomandatario non vi sono altri soggetti che ricoprono carica/funzione nell'impresa soggetti al Codice Antimafia
  • La voce ricavi e prestazioni di cui al decreto interministeriale del 23 agosto del 2021 non ricomprende il servizio di noleggio in quanto non specificatamente indicato pertanto, la misura risulta rivolta alle aziende di trasporto terrestre di linea.
  • I modelli salvati nel formato pdf prodotto dalla funzione di “stampa nel formato pdf” sono documenti di tipo pdf ma perdono le caratteristiche di “pdf editabile” necessarie perché sia consentito un processo di acquisizione automatico dei dati inseriti. L’immodificabilità del documento è garantita dalla firma digitale apposta. Sarebbe auspicabile che tutti i modelli compilabili elettronicamente fossero salvati come pdf editabili.
    Qualora il numero dei campi predisposti non sia sufficiente, è prevista la compilazione di più “modelli 1” specificando negli appositi campi - in fondo al documento - il progressivo del modello, rispetto al numero totale che compone il documento.
  • Con riferimento alla richiesta: “….esercente attività di trasporto di passeggeri con autobus svolta: ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 con autorizzazione avente n.” le aziende dovranno indicare l’autorizzazione di cui sono titolari. In caso di più autorizzazioni sarà sufficiente indicarne una. Le autorizzazioni da indicare possono essere alternative. Non è necessario allegare alcuna documentazione.
  • Come previsto dal D.lgs 159/2011 relativamente alla dichiarazione antimafia, per le aziende che sono controllate da altre aziende, anche la controllante deve essere verificata, pertanto la dichiarazione è necessaria anche per l’azienda controllante.
  • Per quanto riguarda la presentazione della domanda per il contributo se la società di revisione non rilascia la certificazione secondo il modello Allegato 2 è possibile utilizzare le già previste procedure interne e i consueti modelli in quanto sotto il profilo tecnico non rileva il modello ma la certificazione delle voci indicate nell’attuale modulistica.
  • Il D.D. n. 161 del 23 agosto 2021 prevede che il valore del MOL rilevante ai fini del calcolo della compensazione spettante alle imprese debba essere asseverata “dal revisore legale o dalla società di revisione incaricati della revisione legale dei conti della società ovvero, per le imprese che non vi sono tenute, da un soggetto scelto tra quelli iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze”. La ratio di tale previsione è quella di assicurare che i dati richiesti dall’amministrazione siano certificati da un soggetto debitamente qualificato e abilitato alla certificazione dei dati stessi, con la conseguenza che le società istanti possono affidare l’incarico per il rilascio dell’attestazione ad un soggetto – revisore o società di revisione – anche diverso da quello già incaricato della revisione legale dei conti della società stessa, purché iscritto al registro dei revisori legali tenuto MEF (sezione A).
  • Per le imprese che non hanno a Bilancio i costi separati per le linee terrestri e per i noleggi, tenuto conto delle verifiche effettuate dal revisore, è possibile adottare nel calcolo del MOL una percentuale dei costi relativi ai noleggi da scorporare dal calcolo. Dal calcolo è da sottrarre altresì la percentuale dei costi relativi ai servizi di linea soggetti a obblighi di servizio pubblico.
  • Nel caso di conferimento di azienda di persona fisica in una società a responsabilità limitata avvenuto nell’anno 2019 per la rilevazione della differenza del MOL tra l’anno 2020 e la media del biennio precedente sembrerebbe corretto sommare i dati delle due società, seppure la domanda viene presentata da un soggetto giuridico diverso da quello esistente all’inizio del periodo l’impresa dovrà allegare la documentazione comprovante l’eventuale conferimento.
Ultimo aggiornamento al 16/05/2022